Sempre più imprese italiane decidono di quotarsi sul mercato.
I dati attuali
Da una analisi condotta da Banca d’Italia, negli ultimi 25 anni (1995-2020) vi è stato un forte aumento delle quotazioni, soprattutto in Borsa (non solo il FTSE-MIB, ma anche l’AIM, ovvero il mercato di capitali riservato alle piccole imprese con un track record di successo, utili e fatturato in crescita).
In particolare, dal 1995 al 2018 il numero delle imprese italiane quotate è raddoppiato, passando da 135 a 270, con un incremento più ampio dal 2005 al 2018, in concomitanza, molto probabilmente, con la nascita dell’AIM.
Rispetto ad altri Paesi Europei, l’Italia è comunque rimasta indietro. In Italia oggi solo lo 0,12% delle imprese è quotato, in contrasto con lo 0,42% della Francia e lo 0,43% del Regno Unito.
Il Credito di Imposta
Per cercare di incrementare questi dati, è stato istituito, all’interno della Legge 27/12/2017 n. 205 – Legge di Bilancio 2018) il Credito di Imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
A COSA SERVE
Il credito di Imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi all’interno di un mercato regolamentato o all’interno di sistemi multilaterali di negoziazione a livello Europeo
QUALI BENEFICIARI
Il Credito di imposta può essere usufruito dalle PMI che sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020.
QUALE AGEVOLAZIONE
Il Credito di imposta è pari al 50% delle spese di consulenza che sono state sostenute dalla impresa per la gestione dell’intero processo e può arrivare fino ad € 500.000.
QUALI I COSTI AMMESSI
Sono ammessi al credito di imposta i costi riferiti a:
- attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria
PER ACCEDERE AL TESTO DEL DECRETO