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Incentivi fiscali per chi dona fondi per l’emergenza COVID-19

Incentivi fiscali per chi dona fondi per l’emergenza COVID-19
Incentivi fiscali per chi dona fondi per l’emergenza COVID-19

In queste settimane moltissime persone fisiche e giuridiche si stanno adoperando per fare avere fondi volti a contrastare l’emergenza da COVID-19.  

Ma quali sono gli incentivi fiscali per chi dona? Cerchiamo di fare chiarezza con questo articolo. 

Donazioni agli Ospedali

Per le donazioni agli ospedali italiani, agli enti di ricerca e all’Istituto Superiore della Sanità, vengono applicate le disposizioni del TUIR. Ovvero:

  • Per le persone fisiche le donazioni rientrano tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca vigilati dal Ministero
  • Per le imprese le donazioni sono deducibili se in favore di persone giuridiche che perseguono finalità di istruzione, assistenza sociale e sanitaria o di ricerca scientifica nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato

Queste disposizioni sono state ampliate dal Decreto Cura Italia (articolo 66) che disciplina che per le donazioni in denaro o in natura fatte nel 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali per l’emergenza Covid 19, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro: 

  • alle persone fisiche spetta una detrazione Irpef del 30%, per un importo fino a 30mila euro
  • per le imprese è prevista la possibilità di dedurre l’intera somma erogata
  • è inoltre prevista la deducibilità ai fini Irap, per erogazioni in denaro e in natura

Donazioni agli enti del Terzo Settore

Per questo ambito si applicano le disposizioni previste dall’articolo 83 del Decreto Legislativo 17/2017:

  • le persone fisiche possono scegliere tra una detrazione del 30% dell’erogazione (35% se il beneficiario è una organizzazione di volontariato), fino a 30mila euro all’anno, oppure una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 
  • enti e società vedono applicata solo la deduzione

Per le erogazioni in natura si può applicare anche la legge 166/2016 che prevede agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per i donanti che siano imprese.


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