Per poter sostenere interventi mirati alla concessione del credito alle imprese italiane, danneggiate dalla emergenza COVID-19, all’interno degli articoli 49 e 56 del Decreto Cura Italia, sono state introdotte misure speciali, in deroga alla attuale normativa, per rafforzare l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI.
In particolare le modifiche ai provvedimenti si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 e per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore. Questo intervento si inserisce nell’ottica di facilitare i requisiti di accesso alla garanzia, potenziando in tal modo l’intervento del Fondo.
Le novità introdotte nel Fondo di Garanzia per le PMI
- La concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo
- Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia).
- 'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.
- La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate.
- Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi.
- Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico
- I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario.
- Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- Viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro
- La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria).
- I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposta sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro.