Speciale COVID-19 - Domande Frequenti

Domande frequenti legate all’emergenza COVID-19

In queste ultime settimane sono stati pubblicati diversi Decreti per fronteggiare la crisi COVID-19. E’ naturale che siano emersi dei dubbi circa cosa si possa o non si possa fare. Di seguito riportiamo una serie di domande e risposte con l’obiettivo di favorire una maggior conoscenza delle normative per IMPRESE e PROFESSIONISTI.

Le FAQ sono strettamente legate ai diversi Decreti che si sono susseguiti in questi giorni, per una migliore organizzazione dei contenuti e una loro maggior chiarezza.

SEZIONE LIQUIDITA’

Il Fondo, disciplinato dall’articolo 49, può durare 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto C.I., con le seguenti caratteristiche principali (in deroga alla Legge 662/1996):

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato ad € 5 milioni

Per sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nei settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria (articolo 53), il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del Decreto C.I., fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge (articolo 54), in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

  • l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
  • Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L’articolo 55 del Decreto C.I. mette in campo anche misure per sostenere finanziariamente le imprese. Nello specifico:

  • Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ad esempio a perdite fiscali, importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto.
  • La trasformazione in credito di imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti
  • I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi

L’articolo 56 specifica come l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

L’articolo 57 ha pensato ad alcune modalità per supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19. In particolare:

  • le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Il titolo IV del Decreto C.I. introduce la sospensione degli adempimenti:

  • Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
  • Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria, ritenute alla fonte
  • Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni

SEZIONE CREDITO

L’articolo 64 del Decreto C.I. istituisce i seguenti crediti di imposta:

  • Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020
  • Credito d’imposta per botteghe e negozi: ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

Si, il Decreto Cura Italia prevede una moratoria straordinaria per sostenere le imprese che hanno all’attivo un mutuo o un leasing. La misura prevede che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino a tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza alcuna formalità, assicurando l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per l’impresa che per la banca.

SEZIONE LAVORO

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. (articolo 19 Decreto C.I.).

La cassa integrazione in deroga prevista dal Decreto Cura Italia spetta alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti. L’assegno di integrazione salariale (FIS) viene riconosciuto ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti. Facoltà questa, prevista anche per i datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni sindacali e di categoria.

Possono accedere le aziende e i datori di lavoro che hanno fino a 5 dipendenti e quelle che rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Tra queste, imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti.

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. (articolo 23 Decreto C.I.).

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità, con indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

SEZIONE AMMINISTRATIVA

Si, l’emergenza Coronavirus concede due mesi in più alle società per la convocazione e l’approvazione dei conti al 31 dicembre 2019. Inoltre, introduce nuove modalità di svolgimento delle assemblee societarie. Si stabilisce la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie, e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa. Il calendario per l’approvazione dei bilanci sarà dunque così: prima convocazione entro il 29 giugno, seconda convocazione dal 30 giugno al 29 luglio 2020.

Il decreto prevede anche una serie di facilitazioni rispetto allo svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, a prescindere dall’ordine del giorno, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie. Si stabilisce, infatti, che le società (spa, sapa, srl e cooperative) possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; e la possibilità che il presidente, il segretario o il notaio non si trovino contemporaneamente nello stesso luogo. Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19.

La dichiarazione dei redditi, con il modello 730 e la scheda per la destinazione del 2, del 5 e dell’8‰, va presentata al sostituto d’imposta o al CAF o al proprio professionista abilitato non più entro il 23 luglio 2020, bensì entro il 30 settembre 2020. La scadenza per le comunicazioni telematiche dei soggetti terzi tenuti ad inviare i dati all’Agenzia per la predisposizione della dichiarazione precompilata (come assicurazioni, previdenza complementare, amministratori di condominio per interventi agevolati sulle parti comuni, spese funebri, asilo nido, spese universitarie) è stata prorogata dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. La messa a disposizione dei dati dei contribuenti passa dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.

SEZIONE OPERATIVITA’

Le attività di commercio via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono restano consentite ed è quindi possibile che vi si dedichi del personale, attivando tutte le misure di sicurezza del caso. Le uniche attività oggi consentite all'interno dei locali commerciali chiusi sono pertanto limitate a quelle strettamente indispensabili all'eventuale gestione degli ordini arrivati via internet (o per telefono etc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto. Per chi dovesse rimanere fisicamente in azienda a gestire gli ordini, il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

Il decreto Cura Italia prevede che “le imprese le cui attività vengono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza". Pertanto fino al 25 marzo si potrà continuare a svolgere tutte le attività necessarie per organizzare la sospensione dell'attività; dopo il 25 marzo l'attività dovrà essere sospesa sino al 3 aprile.

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