L'agevolazione si rivolge a tutte le imprese italiane, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale
Il Credito d’imposta è pari al 30% o 40% o 50% delle spese sostenute per attività di formazione a seconda delle dimensioni dell’impresa.
Può essere anche pari al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il valore massimo utilizzabile come credito d'imposta è pari a 300.000€ e le attività di formazione ammissibili devono essere finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali. La semplificazione arriva con la legge di Bilancio 2020, che ha prorogato l’agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il bando intende favorire il processo di formazione digitale da parte delle imprese italiane.
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